Norme - Certificazione energetica degli edifici
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'art.6, comma 9, del D.lgs 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione (tra cui anche il Friuli Venezia-Giulia), e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.