Piano Casa in Friuli Venezia-Giulia

Con la pubblicazione del codice regionale dell'edilizia, il legislatore regionale ha utilizzato tale strumento per dare seguito alle indicazione del governo in materia di rilancio e sviluppo dell'attività edilizia.

Le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici comunali e dispongono interventi di ampliamento volumetrico e ristrutturazione sono confluite in un unico capo, il VII. Tali disposizioni hanno una durata di 5 anni. Tutti gli interventi che ne vorranno usufruire dovranno iniziare entro questo periodo.
Destinatari degli interventi sono gli edifici a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera, ricettivo complementare e direzionale.
Consentita anche la ristrutturazione degli edifici rustici annessi alle residenze agricole, che dopo l’intervento devono cambiare la destinazione d’uso in residenza agricola.
Sono consentite ristrutturazioni con ampliamenti fino al 35%, o ampliamenti per un massimo di 200 metri cubi. In genere gli interventi possono derogare ai limiti di distanze minime e altezze massime.
Restano inderogabili tutte le leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione; b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo . Le misure non si possono applicare su edifici oggetto di interventi edilizi abusivi, i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009, e aree a inedificabilità assoluta.

Di particolare interesse poò anche essere la norma non transitoria è invece rivolta ai sottotetti, che possono essere recuperati a fini abitativi con determinate deroghe in concomitanza di interventi di ristrutturazione e restauro.